Art. 3 – Finalità del Centro
1. Il Centro sostiene ed incentiva l’analisi scientifica, la discussione critica e la divulgazione in ambito bioetico, impegnandosi a promuovere gli studi giuridici, medici ed etici in tali campi. A tal fine, esso svolge attività di ricerca e consulenza nonché attività didattico-formativa e qualunque altra attività inerente a tali obiettivi. Ciò anche allo scopo di favorire quanto più possibile la circolazione delle idee e la diffusione in ambito accademico-scientifico e, più in generale, nei diversi settori dell’opinione pubblica, del mondo della scuola, delle professioni e nel settore delle pubbliche amministrazioni, di una più ampia “cultura bioetica”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Centro mira, in particolare, ad implementare e sviluppare:
a) la raccolta e la classificazione sistematica di tutto il materiale giuridico, economico, statistico, geografico e politico, edito e non di rilevante carattere documentario, utile allo svolgimento delle proprie attività scientifiche e di ricerca, di formazione e di divulgazione (come, ad esempio, inchieste e documentazione parlamentari, documenti e studi di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali);
b) l’esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, in ambito bioetico, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
c) l’organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l’indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al comma 1;
d) l’organizzazione di corsi di alta formazione, master e corsi di perfezionamento nel settore di cui al comma 1;
e) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività;
f) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali del Centro.
3. Il Centro è autorizzato a rilasciare attestati di frequenza e/o profitto, con l’indicazione delle attività svolte, a coloro che partecipano ai corsi e alle iniziative di cui al comma 2, lett. d). A tal fine, il Centro è, altresì, autorizzato a costituire nei modi e termini di legge apposito archivio duraturo nel tempo. A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono delle iniziative del Centro può essere richiesto il pagamento di un contributo.
4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o studi e di formazione nonché, più in generale, per il raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, previa delibera del Consiglio direttivo, il Centro può avvalersi della collaborazione di studiosi esperti, nazionali o internazionali, nonché, anche in regime di convenzione, di altre Facoltà e/o Università, Dipartimenti, Centri universitari, istituzioni pubbliche e/o enti privati e associazioni (locali, nazionali o internazionali) interessati, aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro, nel rispetto delle norme di legge relative.
Art. 4 – Oggetto delle attività del Centro
1. Sono prevalentemente (ma non esclusivamente) da considerarsi materie dell’ambito bioetico ai sensi dell’art. 3, comma 1:
a) i principi fondamentali in tema di bioetica; la metabioetica; la bioetica pediatrica e geriatrica; la neuroetica; la storia della bioetica, l’antropologia; l’educazione alla bioetica, alla salute, alla morale ed alla sessualità;
b) la biopolitica ed il biodiritto;
c) la bioeconomia;
d) la biotecnologia;
e) la bioinformatica;
f) l’etica dell’intelligenza artificiale;
g) il rapporto paziente-medico;
h) le questioni relative alla vita nascente e morente;
i) la filiazione naturale ed artificiale;
l) i trattamenti sanitari; la donazione ed i trapianti;
m) la genetica;
n) la consulenza etica e clinica;
o) l’identità di genere;
p) gli interventi sul corpo umano a carattere religioso;
q) la bioetica animale e veterinaria;
r) la bioetica ambientale.